Comuni Italiani Art. 17 - Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 17 - Presidente del Consiglio
1. Il presidente del consiglio è eletto nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano per cifra elettorale.

2. Eletto il presidente si procede, nella medesima seduta, all'elezione del vicepresidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vicepresidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal consigliere anziano.

4. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Spetta al presidente fare osservare le disposizioni relative ai gruppi consiliari, nonché garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e di quelle speciali.

 
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