Comuni Italiani Art. 20 - Dimissioni Da Consigliere. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 20 - Dimissioni Da Consigliere
1. Le dimissioni da consigliere comunale sono presentate per iscritto e consegnate al segretario generale che le acquisisce agli atti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottato dal consiglio il relativo provvedimento di surroga. Tale atto deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Competenze
Art. 19 - Consigliere Anziano
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