Comuni Italiani Art. 24 - Sessioni e Convocazione. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 24 - Sessioni e Convocazione
1. L'attivitā del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le
sessioni al cui ordine del giorno sono iscritte le proposte di approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; sono straordinarie tutte le altre sessioni.

2. La convocazione del consiglio č effettuata dal presidente che, sentito il sindaco, formula
l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

3. Il presidente č tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando
lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste.

4. La prima seduta del consiglio č convocata dal sindaco ed č presieduta dal consigliere
anziano fino all'elezione del presidente del consiglio, entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. La convocazione dei consiglieri č effettuata con avviso scritto, al quale č allegato l'elenco
degli oggetti da trattarsi, da consegnarsi al domicilio. La consegna deve risultare da
dichiarazione del messo comunale.

6. L'avviso per le sessioni ordinarie viene consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni
prima e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima
adunanza, salvo quanto previsto all'articolo 87.

7. Nei casi d'urgenza, č sufficiente che l'avviso, con allegato elenco, sia
consegnato 24 ore prima; in questo caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo
richieda, ogni deliberazione viene differita al giorno seguente. Analogamente si procede per
gli elenchi suppletivi degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri giā iscritti all'ordine del
giorno di una determinata seduta.

8. Si osservano per il computo dei termini le disposizioni dell'articolo 155 del codice di
procedura civile.

 
Altri Articoli:
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Art. 23 - Esercizio della Potestā Regolamentare
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