Comuni Italiani Art. 37 - Durata in Carica. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Giunta Comunale
Art. 37 - Durata in Carica
1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. In caso di approvazione di mozione di sfiducia, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Mozione di Sfiducia
Art. 36 - Vicesindaco
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