Comuni Italiani Art. 67 - Interventi nel Procedimento. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo V - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Art. 67 - Interventi nel Procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un provvedimento comunale che incide su situazioni giuridiche soggettive, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, con le modalità e nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Sulla base delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il regolamento determina gli atti che devono essere comunicati agli interessati, le forme e i tempi di comunicazione da parte dell'amministrazione e di intervento da parte dei soggetti interessati e le altre modalità di conclusione del procedimento amministrativo.

 
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