1. Il Comune gestisce i servizi di propria competenza secondo una delle modalità stabilite dal titolo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dagli articoli 30 e 31 del Decreto stesso e s.m.i. 2. Ad eccezione dei servizi gestiti in economia, per la cui scelta non occorre particolare motivazione, il Consiglio comunale decide la forma di gestione previa comparata valutazione tra le diverse forme possibili, perseguendo obiettivi di qualità del servizio ed adeguatezza ai bisogni collettivi e sociali nonchè in relazione alle esigenze di funzionalità ed economicità. 3. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico il Comune può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato. |