| 1. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Consiglio di circoscrizione possono indire consultazioni degli enti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni del volontariato e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell'amministrazione, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento. 2. La consultazione dei cittadini può avvenire anche mediante pubbliche assemblee, previa comunicazione alla circoscrizione interessata. |