1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie il Comune č dotato dei regolamenti: a) sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e delle Commissioni consiliari; b) sugli istituti delle consultazioni e sul referendum, sulla partecipazione; c) sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; d) di contabilitā e per la formazione dei contratti; e) per definire quanto la legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.2. Quando se ne manifesti esigenza od opportunitā, il Comune potrā approvare altri regolamenti. 3. I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutivitā della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. 4. Dell'approvazione č data notizia a mezzo stampa. 5. Il Consiglio comunale, fatti salvi criteri e procedure diversi espressamente previsti da norme di legge, approva i regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto e le loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. 6. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento č approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 7. Altri regolamenti sono approvati con la maggioranza e la procedura stabilite dalla legge che li prevede o, in assenza di previsione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 8. Sono comunque fatte salve le norme di legge che attribuiscano alla Giunta comunale la competenza all'approvazione di regolamenti. |