1. Il Difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, interviene in casi di abusi, disfunzioni, carenza, ritardi od omissioni degli uffici del Comune e degli enti e società dipendenti, anche con riferimento al diritto di accesso e di informazione dei cittadini. 2. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, può chiedere notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge; può segnalare direttamente carenze, ritardi od abusi, sollecitare l'adozione o la revoca di provvedimenti, senza peraltro entrare nel merito delle scelte compiute o da compiere, quando implichino esercizio del potere discrezionale. 3. In particolare il Difensore civico trasmette al responsabile del procedimento, ovvero all'ufficio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine per sanare la riscontrata violazione. 4. Il Difensore civico può anche svolgere attività di sollecitazione verso gli organi comunali perchè assumano i provvedimenti dovuti, senza indicazioni di merito. 5. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull'attività svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte. 6. Può intervenire alle sedute del Consiglio comunale in casi di urgenza o di particolare rilevanza e relazionare su specifici aspetti della propria attività, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa. 7. Al Difensore civico è attribuito un ufficio presso l'amministrazione comunale; la dotazione di personale e l'organizzazione dell'ufficio sono definiti dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 8. Al Difensore civico spetta un'indennità di carica pari a quella prevista per i singoli assessori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. |