Comuni Italiani Art. 12 - Referendum. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo I - La Comunità Locale e il Comune
Art. 12 - Referendum
1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.

2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:
a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;
b) di almeno 4000 (quattromila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
c) dalla maggioranza delle Circoscrizioni costituite, con deliberazioni assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ad ogni Consiglio Circoscrizionale.

3. L'ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di Pace, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale.

4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:
a) lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;
b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;
e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
f) i documenti programmatici;
g) l'assunzione di mutui;
h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.

5. Per la validità dell'esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.

6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. È inammissibile la riproposizione del quesito referendario, respinto o che non abbia raggiunto il quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente indizione.

8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento.

9. Il referendum può essere indetto tra gli elettori di una o più Circoscrizioni quando sia richiesto dal 10% degli elettori residenti nella Circoscrizione su materia attinente a problemi specifici della Circoscrizione.

 
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