Comuni Italiani Art. 17 - Prerogative e Funzioni del Difensore Civico. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo II - Il Difensore Civico
Art. 17 - Prerogative e Funzioni del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico:
a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini singoli o associati in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate;
b) propone al Consiglio Comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici, che impediscano, di fatto, ai cittadini l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
c) presenta al Consiglio Comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull'attività svolta; il Consiglio esamina detta relazione entro trenta giorni ed adotta le eventuali determinazioni di sua competenza;
d) esercita, per quanto concerne i tributi comunali, le funzioni di garante del Contribuente, così contemplate dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 13, commi 6 e 11;
e) può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche;
f) esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
 
Altri Articoli:
Art. 18 - Sede, Strumenti e Indennità del Difensore Civico
Art. 16 - Istituzione ed Elezione del Difensore Civico
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