Comuni Italiani Art. 27 - Ruolo, Funzioni e Presidenza. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo IV - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 27 - Ruolo, Funzioni e Presidenza
1. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione Consiliare dei Capigruppo. Inoltre deve essere assegnata adeguata dotazione organica di personale.

3. Nella seduta successiva a quella d'insediamento il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.

5. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto alle forze politiche, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all'esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere Anziano .

9. La Giunta mette a disposizione del Presidente, per consentire l'esercizio delle sue funzioni, idonee risorse.

 
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