Comuni Italiani Art. 6 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo I
Art. 6 - Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di una assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 5 - Organi
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