Comuni Italiani Art. 1 - Il Comune della Spezia. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

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Art. 1 - Il Comune della Spezia
1. La Spezia, Comune d'Europa, esprime, mediante il presente Statuto, la propria autonomia nell'ambito e nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

2. Città storicamente legata al mare ed alle sue molteplici attività, vocata a naturali relazioni con le regioni vicine, con l'Europa e con le comunità costiere del Mediterraneo, la Spezia riafferma i principi di civiltà, di tolleranza e di solidarietà che ne hanno permeato la crescita, riconosce e concorre, a garantire le libertà ed i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, interviene nelle situazioni di squilibrio e di emarginazione senza discriminazioni ideologiche, religiose, di razza e di età, opera nel rispetto dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di pari dignità sociale delle persone singole e delle famiglie promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.

3. Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare la discriminazione a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

4. Il Comune riconosce l'indissolubilità dei propri legami culturali ed economici con l'antica terra di Lunigiana.

5. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole ed associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirino a rendere effettiva tale partecipazione.

6. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno alle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.

7. Il Comune sostiene la cooperazione e la solidarietà internazionale e destina quote delle proprie risorse in favore dei paesi poveri anche attraverso le organizzazioni internazionali che aiutano le popolazioni. Il Comune partecipa inoltre con proprie risorse ad iniziative umanitarie dell'ONU e di altri organismi ad esso collegati.

8. Il Comune concorre a garantire l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità, dedicando una particolare attenzione ai diritti delle persone anziane ed in generale di quelle più deboli, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione di vita sociale.

9. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare nelle forme possibili alla vita della comunità ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano.

10. Il Comune concorre a tutelare la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto delle persone.

 
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