Comuni Italiani Art. 49 - Poteri di Ordinanza del Sindaco. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo IV - Organi del Comune
Art. 49 - Poteri di Ordinanza del Sindaco
I. Il Sindaco garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti ed emette, per la loro esecuzione e la loro osservanza, ordinanze rivolte alla generalità od a persone determinate.

2. Le ordinanze sindacali sono esecutorie. Nel caso di loro inosservanza, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli inadempienti. Le spese sono recuperate ai sensi del T.U. 14.4.1910 n.639, ove non siano previste dalle leggi diverse procedure.

3. Il Sindaco informa mensilmente e per estratto, i Capi gruppo Consiliari di tutte le ordinanze emesse.

 
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