| I. Il Sindaco garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti ed emette, per la loro esecuzione e la loro osservanza, ordinanze rivolte alla generalità od a persone determinate. 2. Le ordinanze sindacali sono esecutorie. Nel caso di loro inosservanza, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli inadempienti. Le spese sono recuperate ai sensi del T.U. 14.4.1910 n.639, ove non siano previste dalle leggi diverse procedure. 3. Il Sindaco informa mensilmente e per estratto, i Capi gruppo Consiliari di tutte le ordinanze emesse. |