Comuni Italiani Art. 51 - Cessazione Sostituzione degli Assessori. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo IV - Organi del Comune
Art. 51 - Cessazione Sostituzione degli Assessori
1. Gli Assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza; in ogni caso il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione nel più breve tempo possibile secondo quanto stabilito dallo Statuto.

2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al Segretario generale.

3. Il provvedimento di revoca degli assessori è di competenza del Sindaco e deve contenere l'indicazione delle motivazioni.

4. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. Della sostituzione e della revoca degli assessori è data comunicazione nella prima seduta consiliare.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Competenze della Giunta Comunale
Art. 50 - Composizione e Nomina della Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di La Spezia
Provincia di La Spezia
Regione Liguria
Lista Siti su La Spezia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di La Spezia: Comune di Lerici Comune di Framura Lista