| 1. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione. 2. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede alla loro attuazione. 3. L'autonomia normativa del Comune è esercitata nell'ambito dei principi fissati dalla legge. |