Comuni Italiani Art. 65 - Cooperazione con altri Enti Locali. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo VI - I Servizi Pubblici
Art. 65 - Cooperazione con altri Enti Locali
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, puņ convenzionarsi con altri Enti Locali, per gestire determinati servizi in modo coordinato e reciprocamente utile. Le convenzioni debbono stabilire:
- i fini da raggiungere;
- l'organizzazione comune e l'integrazione delle rispettive strutture per la gestione dei servizi;
- le forme delle decisioni da assumersi collettivamente;
- la consultazione, i controlli ed i modi per esercitarli;
- i poteri ed i doveri di ciascun contraente;
- la durata, i modi e casi di scioglimento del rapporto convenzionale -l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.

2. Tali rapporti convenzionali possono anche essere intrattenuti con Enti Locali non appartenenti alla Provincia della Spezia e con Province diverse qualora si creino situazioni sociali ed economiche che rendano opportuno il coordinamento della prestazione dei servizi sui rispettivi territori.

 
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