Comuni Italiani Articolo 10 - Esercizio delle Funzioni. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo I - Principi Istituzionali
Capo III - Funzioni e Principi Programmatici
Articolo 10 - Esercizio delle Funzioni
1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso le attivitą che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Nella realizzazione delle proprie funzioni, il Comune adegua la propria attivitą coordinandola ai principi di programmazione statale, regionale e provinciale e persegue criteri di buona amministrazione nel rispetto della legittimitą e dei principi costituzionali.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce e sviluppa rapporti di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, le Comunitą Montane e gli altri Comuni.

4. Secondo il ruolo proprio e tipico ed al fine del soddisfacimento di interessi collettivi il Comune collabora e favorisce rapporti con le istituzioni, le associazioni e gli organismi che rappresentano la comunitą civile e religiosa.

5. Per la tutela, la garanzia, la promozione di comuni interessi delle comunitą locali, il Comune aderisce ad idonee associazioni nazionali ed internazionali nel rispetto delle normative generali in vigore.

 
Altri Articoli:
Articolo 11 - Diritti della Persona
Articolo 9 - Funzioni del Comune
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