Comuni Italiani Articolo 60 - Funzioni del Direttore Generale. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo III - Organizzazione e Personale
Capo IV - Direzione
Articolo 60 - Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attivitą necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo del Sindaco esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo.

2. Il Direttore generale, coordinando i dirigenti o i responsabili delle unitą organizzative, al quale essi rispondono, svolge il ruolo chiave di raccordo fra gli organi di governo e la struttura amministrativa dell'Ente, al fine di garantire la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi dalla stessa impartiti.

3. Compete inoltre al Direttore generale:
a) supportare gli organi di governo nella definizione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
b) coordinare le fasi di programmazione per attuare i predetti obiettivi;
c) sovrintendere alla definizione delle politiche di gestione delle risorse umane e finanziarie;
d) coordinare e curare l'elaborazione della proposta di piano esecutivo di gestione;
e) coordinare piani e progetti di settore o intersettoriali;
f) elaborare strumenti atti a garantire il coordinamento intersettoriale;
g) controllare i risultati di gestione ed adottare gli eventuali ed opportuni correttivi;
h) elaborare studi e proposte per l'innovazione organizzativa, promuovendo tutti gli strumenti utili allo scopo e coinvolgendo tutti i soggetti interessati;
i) proporre il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
j) presiedere la Conferenza dei responsabili dei Servizi;
k) presiedere il Nucleo di Valutazione;
l) sovrintendere alla realizzazione di un efficace sistema di controllo di gestione.

4. Il Direttore generale adotta gli atti di competenza dei dirigenti che per qualsiasi ragione non siano a questi ultimi attribuiti o attribuibili in responsabilitą ovvero in caso di loro assenza giustificata; possono inoltre, qualora ritengano che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi o in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi di governo e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Direttore generale, o da quest'ultimo rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni.

 
Altri Articoli:
Articolo 61 - Funzione Dirigenziale
Articolo 59 - Direttore Generale
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