Comuni Italiani Art. 133 - Ordinamento degli Uffici. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo IV - Organizzazione del Comune
Capo 4° - Organizzazione del Personale
Art. 133 - Ordinamento degli Uffici
1. Gli uffici del Comune sono collocati in strutture organizzative di massima dimensione denominate aree e in ulteriori strutture organizzative individuate dal regolamento.

2. Le attribuzioni di ciascuna struttura organizzativa sono stabilite dal regolamento. Di norma la struttura verrà organizzata in una logica di processi e sottoprocessi.

3. L'assegnazione dei dirigenti alla direzione delle varie strutture organizzative è disposta dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, ovvero il Segretario Generale in quanto ne svolga le funzioni.

4. Possono essere coperti da personale esterno, in possesso dei requisiti culturali, professionali e di studio richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, non più di tre posti dirigenziali in pianta organica.

5. Al personale di cui al comma precedente si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme previste per il personale dirigenziale di ruolo, ivi comprese quelle in materia di incompatibilità.

6. Il Sindaco può attribuire ad un medesimo dirigente la contemporanea responsabilità di direzione di più strutture organizzative.

 
Altri Articoli:
Art. 134 - Funzioni del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale
Art. 132 - Principi Organizzativi
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