Comuni Italiani Art. 38 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo III - Organi del Comune
Capo 1° - Il Consiglio Comunale
Sezione 1a - Organi del Consiglio
Art. 38 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno, il cui numero è fissato nel regolamento.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, e Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

3. Il numero complessivo dei Consiglieri di ciascun gruppo assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Nelle votazioni ogni membro della Commissione dispone di un voto. I Capigruppo hanno diritto di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di voto. Il regolamento definisce i criteri per la composizione delle singole Commissioni e le modalità per la costituzione delle Commissioni stesse e per l'espressione del voto.

4. Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.

 
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