Comuni Italiani Art. 12 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 12 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) ai criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ai regolamenti per la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti per la loro utilizzazione e gestione;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti di pianificazione urbanistica;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni ed agli indirizzi che i rappresentanti del Comune devono osservare nell'esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di socio o di amministratore di società di capitali o di membri di enti partecipati;
g) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; prevedendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
h) alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa contenute nel documento di cui al successivo art. 31bis.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità, per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

 
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