| 1. Il Consiglio nomina oltre a quelle previste dal precedente art. 15, una Commissione permanente, denominata "Commissione Istituzionale", che ha il compito di elaborare, e comunque di esprimere il proprio parere in ordine alle modifiche del presente statuto, nonché all'adozione ed alla modifica di tutti i regolamenti che abbiano ad oggetto il funzionamento degli organi dell'Ente e l'esercizio dei diritti individuali dei consiglieri. 1 bis. La Commissione Istituzionale è composta da un consigliere per ogni gruppo consiliare. 1 ter. Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto, si applica il regolamento di cui al precedente art. 15. |