Comuni Italiani Art. 31 - Composizione e Nomina. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 31 - Composizione e Nomina
1. La Giunta comunale di Sondrio è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di sei ed un massimo di quattordici, compreso il vicesindaco, fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per la carica di consigliere.

1 bis. Di tale nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

1 ter. Le deleghe agli assessori sono conferite dal sindaco per materie e per progetti.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

 
Altri Articoli:
Art. 31 Bis - Linee Programmatiche dell'Azione Amministrativa
Art. 30 - Pubblicazione delle Deliberazioni
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