Comuni Italiani Art. 36 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 36 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori
1. Il sindaco può revocare uno o più assessori. Le dimissioni o la cessazione per altra causa, compresa la revoca, dall'ufficio di Assessore sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza.

1 bis. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco assume le funzioni dallo stesso esercitate o le delega ad altro assessore, fino a quando non avrà provveduto all'eventuale sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.

1 ter. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco ne assume ad interim le funzioni o le delega ad un altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Abrogato

 
Altri Articoli:
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Art. 35 - Decadenza della Giunta
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