Comuni Italiani Art. 51 Bis - Il Segretario Comunale. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo II - Gli Organi di Gestione
Art. 51 Bis - Il Segretario Comunale
1. La nomina, la revoca, lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni impartite dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale svolge i compiti previsti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelli eventualmente affidatigli dal sindaco. In particolare il sindaco può conferirgli e revocargli, ove lo ritenga, le funzioni di direttore generale.

3. Abrogato

4. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Egli può delegare al vice segretario e ad altri funzionari comunali atti e funzioni che non siano da norme di legge o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuite alla sua esclusiva competenza.

5. Su invito, il segretario comunale, o suo delegato, partecipa alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, con funzioni consultive.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Il Vice Segretario Comunale
Art. 51 - Il Direttore Generale
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