Comuni Italiani Art. 69 - La Gestione del Patrimonio. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Capo III - La Conservazione e Gestione del Patrimonio
Art. 69 - La Gestione del Patrimonio
1. Gli organi di gestione, sulla base di apposito programma di massima approvato dalla Giunta comunale, sovaraintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Gli organi di gestione adottano gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Tra gli organi di gestione, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vengono designati uno o più responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili che adottano i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività bei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Ai responsabili della gestione dei beni competono l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

 
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