Comuni Italiani Art. 14 - Procedimento. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte I - La Comunità Locale
Art. 14 - Procedimento
1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte a referendum almeno il 30% degli aventi diritto per i referendum di cui all'articolo 11 e almeno il 40% degli stessi per il referendum di cui all'art.12.

2. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte del Comune, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Comune.

3. I referendum sono indetti di norma in non più di due giornate all'anno.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Ammissibilità delle Proposte di Referendum e di Iniziativa Popolare
Art. 13 - Effetti del Referendum
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