Comuni Italiani Art. 26 - Ufficio di Presidenza. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 26 - Ufficio di Presidenza
1. L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da quattro consiglieri eletti dal Consiglio, di cui due fra le opposizioni. Il Presidente può delegare uno dei componenti a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'ufficio di presidenza.

2. Per l'elezione dei quattro consiglieri comunali di cui al precedente comma, ogni consigliere vota per un solo nome. Sono eletti i consiglieri, di cui due delle opposizioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'ufficio di presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo fra i presidenti dei gruppi; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno; propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Presidente del Consiglio
Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri
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