Comuni Italiani Art. 31 - Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 31 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un componente l'Ufficio di Presidenza da lui designato oppure, in mancanza, dal Consigliere anziano.

2. E' Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, colui che ha ottenuto fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio stesso il maggior numero di voti - voti di lista più voti di preferenza - e, a parità di voti, il maggiore di età.

3. Fino all'elezione del Presidente, la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale spettano al Consigliere anziano. La convocazione del Consiglio comunale per la elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta successiva a quella di verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, entro dieci giorni dalla vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.

 
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