Comuni Italiani Art. 34 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 34 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta nonchè sull'attività degli uffici del Comune, degli enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

3. Il regolamento stabilisce i casi nei quali una proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in Consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per gruppo.

4. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri nominati con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Il regolamento stabilisce i criteri per l'espressione del voto garantendo in ogni caso, nelle deliberazioni delle Commissioni, il rispetto del principio di proporzionalità. Il regolamento stabilisce altresì i criteri per la sostituzione dei membri della Commissione.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti; hanno altresì facoltà di partecipare i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione; intervengono, inoltre, su richiesta della Commissione medesima, i dirigenti del Comune e gli amministratori e i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità stabilite dal regolamento.

8. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.

9. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di interesse comunale, nominando una Commissione composta con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Il regolamento stabilisce i modi con i quali sono informati dei lavori della Commissione di inchiesta i gruppi che non hanno propri rappresentanti nella Commissione stessa. La Commissione di inchiesta è istituita quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei consiglieri.

10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal regolamento.

 
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