Comuni Italiani Art. 7 - Associazioni. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte I - La Comunitā Locale
Art. 7 - Associazioni
1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunitā locale; ne favorisce l'attivitā, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo statuto.

2. Alle associazioni č riconosciuto il diritto:
- di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attivitā amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;
- di partecipare, nei casi e secondo le modalitā previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
- di avvalersi del difensore civico;
- di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della paritā di trattamento.

3. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 8 e le societā cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonchč di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attivitā ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.

4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalitā di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilitā finanziare, secondo le modalitā stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari. Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.

5. Ove č possibile i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi.

6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Milano, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attivitā del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 6 - Diritti di Cittadinanza
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