Comuni Italiani Art. 75 - Collaborazioni Esterne. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo V - Uffici e Personale
Art. 75 - Collaborazioni Esterne
1. Il Sindaco può conferire incarichi a contenuto tecnico-specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti. Non possono essere conferiti incarichi a magistrati e a componenti dell'organo regionale di controllo che esercitano o abbiano esercitato nel trascorso triennio le loro funzioni in Lombardia.

2. Il regolamento determina i criteri di scelta dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi e le modalità di ordine generale relative all'adempimento della prestazione, anche con ricorso, per gli interventi a contenuto progettuale e per gli appalti su progetti esecutivi, a concorsi di idee aperti, con responsabilità globale di risultato (costi, tempi) in capo ad un unico soggetto diverso dall'appaltatore.

3. Ogni collaboratore esterno sottoscrive un disciplinare di incarico che specifica le forme e la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento e le penalità per inadempimenti e ritardi.

4. Gli incarichi, con la indicazione dei destinatari, degli oggetti e del compenso stabilito, vengono iscritti in un apposito "registro degli incarichi". Tale registro, così come gli studi ed i materiali prodotti dagli incaricati, è posto a disposizione del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Segretario Generale e Rapporti con i Dirigenti
Art. 74 - Incarichi Esterni
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