1. La Commissione di disciplina è costituita con le modalità stabilite dal regolamento, il quale ne disciplina altresì il funzionamento. 2. Le Commissioni di gara sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti e a parità di grado il più anziano d'età, e comprendono comunque il dirigente del settore al quale si riferisce la procedura contrattuale o altro dirigente da questo designato. 3. Le Commissioni di concorso, nominate con provvedimento dal Sindaco, sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, e sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti. In caso di parità di grado presiede la Commissione il dirigente del settore personale. Qualora il Segretario Generale faccia parte della Commissione la presidenza è a lui assegnata. Il regolamento determina i criteri per la composizione della Commissione. |