Comuni Italiani Art. 77 - Organi Collegiali. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo V - Uffici e Personale
Art. 77 - Organi Collegiali
1. La Commissione di disciplina è costituita con le modalità stabilite dal regolamento, il quale ne disciplina altresì il funzionamento.

2. Le Commissioni di gara sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti e a parità di grado il più anziano d'età, e comprendono comunque il dirigente del settore al quale si riferisce la procedura contrattuale o altro dirigente da questo designato.

3. Le Commissioni di concorso, nominate con provvedimento dal Sindaco, sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, e sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti. In caso di parità di grado presiede la Commissione il dirigente del settore personale. Qualora il Segretario Generale faccia parte della Commissione la presidenza è a lui assegnata. Il regolamento determina i criteri per la composizione della Commissione.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Conferenza dei Dirigenti
Art. 76 - Segretario Generale e Rapporti con i Dirigenti
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