Comuni Italiani Art. 86 - Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VI - I Servizi Pubblici
Art. 86 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e il suo presidente sono nominati nei modi previsti dall'art. 57, sulla base di proposte contenenti l'indicazione degli obiettivi programmatici per la gestione.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Il Sindaco puņ disporre la revoca di tutti o di parte dei componenti con provvedimento motivato che contestualmente nomina i nuovi componenti.

3. Alla sostituzione di singoli consiglieri o del presidente provvede il Sindaco entro 45 giorni dalla vacanza nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

 
Altri Articoli:
Art. 87 - Equilibrio di Bilancio
Art. 85 - Istituzioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Milano
Provincia di Milano
Regione Lombardia
Lista Siti su Milano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Milano: Comune di Morimondo Comune di Mesero Lista