1. Ai fini della erogazione di servizi di cui all'art. 89 il Comune può sostenere forme spontanee di autorganizzazione degli utenti. 2. Si applica il comma 2 dell'art. 89. 3. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonchè nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici. |