Comuni Italiani Art. 93 - Organi delle Zone. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VII - Decentramento
Art. 93 - Organi delle Zone
1. Sono organi delle Zone il Consiglio di Zona e il Presidente del Consiglio di Zona. Il numero dei Consiglieri di Zona è fissato dal Regolamento del Decentramento Territoriale e dal Regolamento per l'elezione dei Consigli di Zona. Nel numero dei Consiglieri di Zona è compreso il Presidente.

2. I Consigli durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio Comunale e decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale. I Consiglieri di Zona godono nell'ambito del Consiglio di Zona delle stesse prerogative spettanti ai Consiglieri Comunali nell'ambito del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio di Zona è eletto a suffragio diretto dai cittadini residenti aventi diritto al voto, in un'unica giornata contestualmente al Consiglio Comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Zona. Alla lista o raggruppamento di liste che abbia ottenuto la maggioranza relativa con una percentuale inferiore al 40% dei voti validi, è attribuito un numero di seggi pari al 55% dei Consiglieri da eleggere, arrotondato per eccesso. Il rimanente 45% sarà attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste. Se invece la lista o il raggruppamento di liste che ottengono la maggioranza relativa supera il 40% dei voti validi senza superare il 60% degli stessi viene loro attribuito un numero di seggi pari al 60% dei Consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Il rimanente 40% sarà attribuito in maniera proporzionale tra tutte le altre liste. Nel caso in cui una lista o un raggruppamento di liste ottenga più del 60% dei voti validi, l'assegnazione dei seggi avverrà con il sistema proporzionale. Ogni lista o raggruppamento di liste indicherà il nominativo del suo candidato alla presidenza del Consiglio di Zona.

4. Il Consiglio di zona è sciolto anticipatamente dal Sindaco quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti e per le altre cause previste per lo scioglimento del Consiglio comunale.

4bis. Il Presidente del Consiglio di Zona è eletto dal Consiglio medesimo con voto palese sulla base di un programma a maggioranza assoluta dei suoi componenti per le prime due votazioni da tenersi consecutivamente e, a maggioranza semplice, a partire dalla terza.

5. Apposito Regolamento disciplina le modalità delle elezioni.

6. Il Presidente del Consiglio di Zona cessa dalla carica, oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva presentata e votata nei modi di cui all'art. 40 e indicante il nome del nuovo Presidente. Fino alla nomina del nuovo Presidente ne assume le funzioni il Consigliere Anziano. Il Consiglio di Zona entro 60 giorni è tenuto ad eleggere il Presidente. In caso di inadempienza il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio, nominando contestualmente un Commissario.

7. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Zona; cura l'esecuzione degli atti del Consiglio ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge inoltre le funzioni delegate dal Sindaco.

8. Il Consiglio di Zona istituisce tra i suoi componenti commissioni istruttorie per gli affari di competenza della Zona. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non Consiglieri, in ragione della loro competenza e della disponibilità a prestare volontariamente la loro opera.

9. Le Commissioni di cui al comma 8 sono elette successivamente al Presidente del Consiglio di Zona nella stessa seduta o entro la terza seduta successiva, da tenersi entro 60 giorni da quella per l'elezione del Presidente del Consiglio di Zona. Il Presidente del Consiglio di Zona e i presidenti delle Commissioni istruttorie costituiscono l'ufficio di Presidenza della Zona.

10. Il Consiglio di Zona adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; anche le eventuali modifiche richiedono la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. I consiglieri di zona ricevono per la partecipazione a consigli e commissioni di zona un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio Comunale. Ciascun consigliere di zona può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Regolamento del Decentramento Territoriale disciplina le modalità per la corresponsione dell'indennità di funzione e le modalità di decurtazione in caso d'assenza non giustificata del consigliere dalle sedute del consiglio e delle commissioni di zona.

 
Altri Articoli:
Art. 94 - Risorse ed Uffici della Zona
Art. 92 - Articolazione del Comune in Zone
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Milano
Provincia di Milano
Regione Lombardia
Lista Siti su Milano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Milano: Comune di Morimondo Comune di Mesero Lista