Comuni Italiani Art. 11 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 11 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i consiglieri appartengono, di norma, ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio o sia il rappresentante di un gruppo di liste collegate.

3. E' ammessa la costituzione del gruppo misto, purché formato da almeno due consiglieri.

4. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri
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