1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza. 2. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale e nella deliberazione istitutiva. 3. Il consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, con il mandato di relazionare al consiglio entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Con la medesima deliberazione possono essere chiamati a fare parte della commissione anche esperti estranei al consiglio. Il regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagine. 4. Il consiglio comunale si avvale, inoltre, di una commissione speciale permanente sulla trasparenza con funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza. La commissione è competente ad approfondire le delibere ed i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale, dalle istituzioni, dalle aziende speciali ed autonome dalla stessa costituite nonché dagli enti pubblici e dai gestori di pubblici servizi. Tale commissione può, inoltre, formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché formulare, su richiesta dell'amministrazione comunale, pareri preventivi su tali materie. La commissione è composta in modo paritetico tra i membri di maggioranza e di minoranza; il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento. |