Comuni Italiani Art. 20 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 20 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta
1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.

2. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al sindaco e acquisite al protocollo del Comune; hanno efficacia decorsi tre giorni dalla data di presentazione.

3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Funzionamento
Art. 19 - Durata
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