Comuni Italiani Art. 25 - Il Personale Dipendente. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo III - Principi Organizzativi
Art. 25 - Il Personale Dipendente
1. L'Amministrazione comunale persegue il mantenimento di un positivo clima organizzativo interno alla struttura e la piena valorizzazione dell'apporto di tutti i dipendenti.

2. Intrattiene relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali dei lavoratori dell'ente improntandole al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di informazione e consultazione.

3. Nello svolgimento dell'attività di direzione, i dirigenti coordinano il personale ad essi affidato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro attenendosi ai seguenti principi gestionali:
a) organizzazione del lavoro di singoli e gruppi in relazione ad obiettivi e programmi noti a tutti i dipendenti interessati;
b) sistematica rilevazione di indicatori di efficienza ed efficacia delle attività svolte e correlata valutazione dei carichi di lavoro attribuiti ad ogni unità organizzativa;
c) chiara ed univoca individuazione ad ogni livello delle responsabilità gestionali e di procedimento;
d) orientamento alla semplificazione dei procedimenti e alla riduzione di eccessive forme di divisione del lavoro e delle competenze; conseguente incremento della flessibilità nell'impiego del personale sulle varie attività svolte;
e) riconoscimento e valorizzazione del differente apporto individuale fornito da ciascun dipendente in termini di professionalità, merito e produttività, anche ai fini dello sviluppo di carriera e della incentivazione economica;
f) miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
g) gestione del personale nel rispetto degli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto, nonché della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
h) promozione di condizioni di pari opportunità di crescita professionale e di carriera tra i dipendenti di entrambi i sessi, nei termini stabiliti dall'apposito regolamento;
i) rispetto della dignità dei lavoratori e dei diritti sindacali individuali e collettivi.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Controlli Interni
Art. 24 - La Struttura Organizzativa
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