Comuni Italiani Art. 30 - Dirigenti. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo III - Principi Organizzativi
Art. 30 - Dirigenti
1. Spettano ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Spettano ad essi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservano agli organi di governo del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Spettano, in particolare, ai dirigenti:
a) la verifica della fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione degli atti conseguenti, necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, dei contratti e di ogni altra convenzione, oggetto di precedenti provvedimenti adottati dagli organi competenti;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
d) la stipulazione dei contratti;
e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
f) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) l'adozione di ordinanze in attuazione di leggi e regolamenti, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative;
i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
l) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
m) la rappresentanza del Comune in giudizio, se delegati dal sindaco;
n) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
 
Altri Articoli:
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