Comuni Italiani Art. 36 - Rendiconto. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo IV - Finanza e Contabilità
Art. 36 - Rendiconto
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

4. Lo schema di conto consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dalla giunta sono inviati al collegio dei revisori per il parere di competenza.

 
Altri Articoli:
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