Comuni Italiani Art. 38 - Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo IV - Finanza e Contabilità
Art. 38 - Collegio dei Revisori
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità alle disposizioni di legge.

2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e se eletti decadono:
a) coloro che non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale;
b) coloro che hanno con il Comune rapporto di prestazione d'opera retribuita.

3. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio; decadono dalla carica, oltre che per l'insorgere di uno dei motivi di ineleggibilità di cui al secondo comma, quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute del collegio ritualmente convocate. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali o negli albi professionali, il consiglio elegge il sostituto iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

4. Il collegio dei revisori:
a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo esprimendo pareri obbligatori preventivi sulla relazione previsionale e programmatica, sui bilanci annuali e pluriennali, sui piani finanziari, sui programmi di opere pubbliche, sulla relazione annuale della giunta relativa al controllo di gestione e su ogni altro atto espressamente richiesto da un terzo dei consiglieri comunali;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo l'apposita relazione;
d) partecipa alle riunioni della giunta per riferire, dietro invito del sindaco, su argomenti di sua competenza.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

6. Nella relazione di cui al quarto comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

 
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