Comuni Italiani Art. 66 - Partecipazione degli Interessati. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione II - Le Forme della Partecipazione
Art. 66 - Partecipazione degli Interessati
1. Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e secondo la disciplina contenuta nel regolamento della partecipazione.

2. Il regolamento deve comunque stabilire:
a) le modalità di informazione;
b) l'individuazione dei soggetti interessati;
c) le forme della partecipazione, con la facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti.

3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) ai procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli disciplinari, per i quali la partecipazione dell'interessato si realizza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle rispettive norme speciali;
b) ai procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali, quali quelli che costituiscono espressione di funzioni consultive o di proposta e quelli dotati di funzione testificativa come le certificazioni, le registrazioni e le verbalizzazioni;
c) ai procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti espressione dell'autonomia privata del Comune;
d) ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione;
e) ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari;
f) ai procedimenti per i quali il sindaco o, se delegato, il segretario comunale dichiari, motivatamente e su proposta del responsabile del procedimento, che l'intervento dell'interessato può pregiudicare l'efficacia o il risultato dell'azione amministrativa ovvero particolari esigenze di celerità dell'azione stessa.

4. Il procedimento può essere concluso con un accordo sostitutivo del provvedimento, accordo al quale si applicano le disposizioni del secondo, del terzo, del quarto e del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 
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