Comuni Italiani Art. 67 - Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione II - Le Forme della Partecipazione
Art. 67 - Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti
1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.
 
Altri Articoli:
Art. 68 - Difensore Civico
Art. 66 - Partecipazione degli Interessati
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