Comuni Italiani Art. 74 - Il Consiglio di Circoscrizione. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo III - Circoscrizioni
Art. 74 - Il Consiglio di Circoscrizione
1. Il consiglio di circoscrizione è composto da quindici consiglieri eletti a suffragio universale e diretto mediante ripartizione proporzionale dei seggi secondo le modalità stabilite nel regolamento e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determina il rinnovo anche dei consigli di circoscrizione.

2. Il consiglio di circoscrizione delibera nelle materie e per il territorio di propria competenza e in particolare:
a) definisce gli indirizzi di gestione e svolge funzioni di controllo sui servizi di base individuati nei settori: socio-assistenziale, ricreativo, educativo, culturale e sportivo;
b) esprime pareri, obbligatoriamente richiesti dall'amministrazione comunale, sugli atti fondamentali del Comune, individuati dal regolamento, con particolare riguardo al bilancio preventivo, ai programmi delle opere pubbliche e ai criteri generali di gestione dei servizi e di pianificazione urbanistica e territoriale;
c) favorisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;
d) concede contributi e attribuisce i vantaggi economici previsti dall'art.12 della legge 241/90 e dai regolamenti comunali;
e) riconosce il valore sociale dell'associazionismo e del volontariato, ne promuove lo sviluppo e ne facilita l'apporto per il conseguimento di finalità di carattere sociale, culturale ed ambientale;
f) formula una proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
g) formula proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale o della giunta, su materie di rilevanza circoscrizionale.

3. La giunta può delegare ai consigli di circoscrizione funzioni di propria competenza secondo le modalità indicate dal regolamento.

4. I consiglieri di circoscrizione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali gli atti, i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato secondo le modalità previste nel presente statuto per i consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Il Presidente
Art. 73 - Organi della Circoscrizione
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