1. Il consiglio di circoscrizione è composto da quindici consiglieri eletti a suffragio universale e diretto mediante ripartizione proporzionale dei seggi secondo le modalità stabilite nel regolamento e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determina il rinnovo anche dei consigli di circoscrizione. 2. Il consiglio di circoscrizione delibera nelle materie e per il territorio di propria competenza e in particolare: a) definisce gli indirizzi di gestione e svolge funzioni di controllo sui servizi di base individuati nei settori: socio-assistenziale, ricreativo, educativo, culturale e sportivo; b) esprime pareri, obbligatoriamente richiesti dall'amministrazione comunale, sugli atti fondamentali del Comune, individuati dal regolamento, con particolare riguardo al bilancio preventivo, ai programmi delle opere pubbliche e ai criteri generali di gestione dei servizi e di pianificazione urbanistica e territoriale; c) favorisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa; d) concede contributi e attribuisce i vantaggi economici previsti dall'art.12 della legge 241/90 e dai regolamenti comunali; e) riconosce il valore sociale dell'associazionismo e del volontariato, ne promuove lo sviluppo e ne facilita l'apporto per il conseguimento di finalità di carattere sociale, culturale ed ambientale; f) formula una proposta di Piano Esecutivo di Gestione; g) formula proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale o della giunta, su materie di rilevanza circoscrizionale. 3. La giunta può delegare ai consigli di circoscrizione funzioni di propria competenza secondo le modalità indicate dal regolamento. 4. I consiglieri di circoscrizione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali gli atti, i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato secondo le modalità previste nel presente statuto per i consiglieri comunali. |