Comuni Italiani Art. 9 - I Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 9 - I Consiglieri Comunali
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla legge.

5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti dipendenti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del consiglio.

7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento.

8. L'indennità spettante al consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

9. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri
Art. 8 - Competenze e Funzionamento
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
Lista Siti su Bergamo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Bergamo: Comune di Berzo San Fermo Comune di Berbenno Lista