Comuni Italiani Art. 10 - Organizzazione e Funzionamento. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi

Statuto Comune di Cremona

Titolo II - Organizzazione di Governo
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 10 - Organizzazione e Funzionamento
1. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie. Per straordinarie e comprovate necessità, la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

2. Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente del consiglio. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio si avvale di commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite, nel proprio seno, con criterio proporzionale e, comunque, idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua, altresì, i poteri affidati alla commissione di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e dei gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, agli indirizzi consiliari nonché alle commissioni speciali d'indagine. Le presidenze della commissione di vigilanza e delle commissioni d'indagine sono riservate ad un consigliere dell'opposizione. Il consiglio può, inoltre, costituire commissioni di studio dotate delle prerogative stabilite dal regolamento.

4. Alle commissioni può essere deferito dal consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il consiglio comunale.

5. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco o degli assessori nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria. Possono, altresì, invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

6. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio e delle commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente statuto, sono, altresì, individuate le modalità attraverso le quali l'amministrazione si incarica di fornire al consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

7. Il regolamento può, altresì, stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in città.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza
Art. 9 - Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri
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